Donazioni in favore di onlus: tutto quello che c’è da sapere

Le Onlus sono delle particolari organizzazioni che si occupano di salvaguardare e aiutare diverse categorie di persone che hanno bisogno di assistenza. L’acronimo Onlus sta per “Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale” e rientrano in questo genere di organizzazioni tutti quegli enti di carattere privato che svolgono attività caritatevoli nei confronti di soggetti svantaggiati, come ad esempio Medici Senza Frontiere.

Essendo organizzazioni che non perseguono finalità lucrative, esse vengono finanziate anche dai consociati attraverso atti liberali, ad esempio attraverso un lascito testamentario oppure attraverso una donazione. Tra l’altro, visti i fini virtuosi perseguiti da tali enti, il legislatore ha previsto anche dei benefici a coloro i quali pongono in essere atti liberali in loro favore.

Se hai l’intenzione di effettuare donazioni a onlus o di avere maggiori informazioni su quali sono i benefici, scopri di più su come vanno indicate tali liberalità all’interno del 730.

Dove indicare le donazioni nel 730?

Le donazioni alle Onlus vanno inserite nel quadro E del 730. Nello specifico, da E8 a E10 con il codice 61 bisogna inserire le donazioni al favore di Onlus, iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) al fine di usufruire della detrazione pari al 26% di quanto versato, fino a 30.000 euro.

Nel rigo da E8 ad E10 con il codice 71, invece, vanno riportate le donazioni a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale e degli altri enti del terzo settore iscritti al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), al fine di detrarre il 30% di quanto versato, per un massimo di 30.000 euro

Nel rigo E26 con il codice 7, è necessario inserire le donazioni deducibili erogate alle ONLUS/ONG (con doppia denominazione) mentre nel rigo E36 le donazioni a favore di Onlus, di organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e degli altri enti del terzo settore iscritti al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS). In questo caso, è possibile usufruire di una deduzione della spesa fino al 10% del reddito dichiarato.

Come beneficiare delle agevolazioni fiscale?

Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, le donazioni alle Onlus devono soddisfare alcuni requisiti. In primo luogo, devono essere effettuate mediante bancomat, carte di credito o prepagate, assegno sia bancario che circolare, versamento, ecc.; in poche parole, devono essere donazioni suscettibili di tracciamento.

Inoltre, è fondamentale conservare la ricevuta del pagamento oppure l’estratto conto in caso di pagamento con carta. In più, è necessario avere la documentazione in grado di provare la forma societaria dell’ente al quale è stata fatta la donazione, se nella ricevuta non è indicato espressamente. In genere, questa documentazione è presente sul sito web della Onlus.

Se la donazione viene effettuata dal datore di lavoro, trattenendo dallo stipendio del dipendente la somma necessaria, allora è necessario presentare in sede di 730 la certificazione unica (CU) nella quale tale donazione è stata riportata.

Quali sono le donazioni detraibili o deducibili?

Giunti a questo punto è necessario individuare quali sono concretamente le donazioni suscettibili di detrazione e deduzione fiscale. Innanzitutto, le donazioni possono beneficiare di tali agevolazioni solamente se rientrano in una di queste categorie:

  • Donazioni di denaro oppure aventi ad oggetto beni mobili o immobili verso Onlus ed associazioni di promozione;
  • Donazioni a favore di fondazioni che operano nel settore musicale;
  • Donazioni a favore di scuole e istituti scolastici in generale;
  • Donazioni a popolazioni che sono state colpite da calamità naturali;
  • Donazioni in favore di società sportive e dilettantistiche;
  • Donazioni in favore di partiti politici o di movimenti politici.

Nel caso in cui il gesto liberale non rientri in una delle categorie sopra citate, non è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali in esame.

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