Come ben sappiamo, ogni calciatore professionista affida i dettagli dei propri contratti lavorativi con le società di calcio a dei professionisti che oggi sono denominati procuratori sportivi. Tuttavia costoro diversi anni fa venivano chiamati diversamente, ovvero agenti FIFA. Quest’ultima figura, però, dal primo aprile 2015 è stata cancellata ed appunto sostituita da quella di procuratore sportivo.
Qual è dunque la differenza tra colui che una volta si occupava di rappresentare i calciatori (agente FIFA) e colui che invece svolge questa mansione oggi (procuratore sportivo)?
La prima differenza fondamentale consiste nel fatto che il primo necessitava di una licenza fornita dalla FIFA (Federation International de Football Association) che costituisce il massimo organo calcistico a livello internazionale. Per ottenere tale licenza era necessario superare un esame che in Italia poteva essere sostenuto in due date (marzo e settembre) ogni anno ed era organizzato dalla FIGC (Federeazione Italiana Giuoco Calcio), ovvero il massimo organo calcistico nazionale
Tuttavia, con la scomparsa della figura dell’agente FIFA, oggi per rappresentare calciatori in sede di stipulazione del contratto non è più necessario svolgere alcun esame. Al giorno d’oggi, infatti, basta infatti eseguire una registrazione come procuratore sportivo presso la FIGC (nel nostro paese) e bisogna seguire il regolamento di quest’ultimo anche se in casi di divergenza rispetto a quello FIFA, prevale quello di quest’ultimo.
Secondo il regolamento FIGC, dunque, per poter diventare procuratori sportivi: bisogna non essere stati condannati in maniera irrevocabile per reati come frode sportiva o delitti non colposi puniti con una pena massima superiore a 5 anni di reclusione ed in ogni caso bisogna non avere alcuna pendenza in corso in FIGC di natura sia disciplinare che sanzionatoria; bisogna essere in possesso dei diritti civili e politici e non essere interdetto, inabilitato o fallito; avere residenza italiana; pagare annualmente la tassa per l’iscrizione al registro dei procuratori sportivi alla FIGC dopo aver inviato alla stessa Federazione il modello di iscrizione al suddetto registro; non è possibile essere già un tesserato della FIGC come dirigente, calciatore o allenatore poiché potrebbe generarsi un nocivo conflitto d’interessi (è possibile in questo caso fare ricorso alla commissione dei procuratori sportivi presso la FIGC qualora non sia rispettato quest’ultimo requisito); infine bisogna anche inviare, sempre alla FIGC, il modello di autodichiarazione di buona condotta e, per ultimo punto, bisogna depositare in Federazione il primo contratto firmato dal calciatore o con la società calcistica per cui si sta lavorando, entro 20 giorni dalla firma.
Il procuratore sportivo, infatti, non solo lavora per conto dei calciatori ma può anche essere un intermediario per conto delle società di calcio. Infatti, rispetto alla vecchia figura di agente FIFA, il procuratore sportivo può anche avere doppio mandato sia dalla società di calcio che dal calciatore rappresentato nell’ambito dello stesso affare di mercato.
Infine, sempre secondo il regolamento FIGC, i contratto dei procuratori sportivi con società di calcio e/o calciatori non possono avere durata maggiore dei due anni e nel contratto va specificato esattamente l’importo a lui corrisposto anche se questo è determinato in base alla performance, per cui va specificata la percentuale sul valore lordo dell’affare o sul reddito lordo del giocatore rappresentato. Se un calciatore firma un contratto ai minimi federali, non spetta alcun compenso al procuratore sportivo.